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di Giovanni Di Rella*
Purtroppo l’esperienza comune ci ha dimostrato che i ponteggi utilizzati dalle ditte appaltatrici per l’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile condominiale non sono solo strumenti di lavoro, ma anche potenziali vettori di rischio. In più occasioni, infatti, detti ponteggi sono stati utilizzati dai ladri per introdursi negli appartamenti.
Quando ciò accade, è ravvisabile una responsabilità della ditta edile? E del condominio?
A ben vedere, entrambi possono essere dichiarati responsabili e condannati al risarcimento dei danni arrecati al soggetto che ha subito il furto, come stabilito in una sentenza emessa a marzo dal Tribunale di Roma e come precisato l’anno scorso anche dalla Corte di Cassazione.

L’impresa, infatti, è obbligata ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie per evitare i cd. rischi prevedibili, tra i quali – ovviamente – ricade anche l’indebito utilizzo da parte di terzi per compiere furti negli appartamenti.
Il concetto è che – se la ditta non pone in essere adeguate misure di sicurezza – il ponteggio non rimane più una semplice occasione agevolatrice del furto, ma si inserisce nella catena causale che lo ha determinato.
In particolare, nel caso deciso dal Tribunale di Roma era stato accertato che i ladri avevano sfruttato il ponteggio esistente disattivando il sistema d’allarme predisposto dalla ditta.
La colpa dell’impresa è stata ravvisata nel fatto che detta predisposizione era precaria e, quindi, per non aver adottato misure di protezione adeguate ad evitare la manomissione del sistema di allarme stesso.
Il quadro elettrico del cantiere, infatti, era posizionato sul primo livello dell’impalcatura, facilmente accessibile, ed era collegato al quadro elettrico condominiale che era posto su un pilastro del garage condominiale, anch’esso facilmente accessibile. Il tutto, collegato tramite un cavo provvisorio.
La pronuncia è importante perché ci fa capire che non basta predisporle, le misure di sicurezza, ma queste devono essere adeguate ed efficaci.
Così come non basta predisporre l’illuminazione notturna, o una gabbia-scale chiusa da un cancello o reti anti-intrusione: occorre verificare se tali cautele siano realmente idonee a impedire che i ponteggi diventino una via d’accesso agli appartamenti.
Naturalmente, se già nel contratto di appalto manca tutto questo, è difficile per l’impresa essere esonerata da colpe. Ed è parimenti difficile per il Condominio, anch’esso negligente se non ha imposto nel contratto l’adozione di specifiche misure di sicurezza.
Aldilà del contenuto del contratto di appalto, però, accanto alla responsabilità dell’impresa emerge anche quella del Condominio nel caso in cui – come sopra detto – le misure di protezione, benchè predisposte, siano inadeguate o comunque inefficaci. Questo perché il Condominio, essendo il soggetto che ha disposto l’installazione del ponteggio, rimane sempre gravato dall’obbligo di vigilanza e custodia.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com; w.a: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore “
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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