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La finestra sul diritto\ La Compagnia di assicurazione può rifiutare l’indennizzo se il cliente denuncia in ritardo il sinistro?

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di Giovanni Dirella*

Quando si parla di risarcimenti, indennizzi e Compagnie di assicurazione, si sa, il terreno è minato. Da un lato, assistiamo spesso ad un aumento di costi (anche se le agenzie di fiducia cercano di venirci incontro), dall’altro lato – in caso di sinistro – tante volte la Compagnia ci rende le cose difficili.

Una delle prime e più diffuse contestazioni riguarda l’obbligo dell’assicurato di denunciare il sinistro in tempi molto ristretti. Quasi sempre nelle polizze sono presenti clausole che impongono il termine di 3 giorni dall’accadimento del fatto. Tale obbligo è previsto a pena di perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento.

Più che i sinistri stradali, la questione riguarda le polizze infortuni, quelle per la responsabilità professionale e le polizze danni (che proteggono il patrimonio ed i beni materiali, nonché quelle coprono danni provocati ad altri soggetti da noi e/o dai nostri beni).

Su questo argomento, nel corso del tempo, si è generata molta incertezza. Comunemente si ritiene che siffatte clausole sono comunque e sempre valide, sia perché approvate specificatamente dal cliente con una sottoscrizione a parte sia perché ricalcano quasi perfettamente due norme del codice (artt. 1913 e 1915) che prevedono per l’appunto, in modo espresso: 1) l’obbligo di denuncia a carico del cliente entro 3 giorni dal sinistro; 2) la perdita del diritto all’indennità in caso di ritardato o omesso avviso alla Compagnia.

Stando così le cose, le predette clausole di polizze non possono neppure ritenersi vessatorie, proprio perché si limitano a riprodurre delle disposizioni di legge.

Questa è la posizione il più delle volte assunta dalle Compagnia per rifiutare l’indennizzo.

Ma hanno sempre ragione? La risposta, semplicemente, è no.

Le Compagnie fingono di ignorare che una delle due norme dalle stesse invocate (l’art. 1915 c.c.) precisa che la perdita del diritto all’indennità si verifica solo quando il ritardo o l’omesso avviso/denuncia da parte del cliente è doloso. E questa è una prima cosa da tenere a mente.

Nel giugno di quest’anno, poi, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’argomento, spiegando – per la prima volta in modo preciso e completo – cosa si debba intendere per dolo in questi casi, quando dette clausole sono valide e perché lo sono o non lo sono.

Secondo le Compagnie (e precedenti sentenze), perché possa parlarsi di comportamento doloso – tale da far perdere il diritto all’indennizzo – è sufficiente che l’assicurato abbia consapevolezza dell’esistenza dell’obbligo di avviso e vi sia la volontà di non adempiere. Ma se fosse davvero così, sarebbe tutto troppo facile per le Assicurazioni, giacchè – avendo sottoscritto le clausole in questione ed essendo quindi note al cliente – in caso di omessa/ritardata denuncia quest’ultimo sarebbe sempre in dolo.

Difatti la Cassazione ha precisato che ciò non basta. Affinchè la Compagnia possa legittimamente rifiutare la liquidazione del danno occorre qualcosa di più: essa deve dimostrare che l’assicurato aveva un vero e proprio intento fraudolento. In altre parole, deve provare che il cliente ha omesso o ritardato la denuncia con il preciso scopo di ledere gli interessi dell’Assicurazione.

La differenza è sostanziale, perché secondo questa visione il “dolo” diventa la “volontà e consapevolezza di nuocere all’assicuratore, con proprio vantaggio”, e non la semplice coscienza e volontà di astenersi dall’avviso/denuncia.

Di conseguenza, la prova che deve fornire la Compagnia è tutt’altro che agevole. Nello specifico, infatti, essa deve dimostrare, ad esempio, che lo scopo del cliente era quello di impedire all’assicuratore di stimare il danno nel suo esatto ammontare, di accertare le cause del sinistro, e di non conservare le prove necessarie a preservare la surrogazione dell’assicuratore nei confronti dell’eventuale soggetto responsabilità del sinistro.

Per curiosità: nel caso sottoposto all’esame della Corte, l’Assicuratore aveva rifiutato l’indennizzo perché la il cliente aveva denunciato il sinistro a distanza di 20 mesi dall’evento. Il Tribunale e la Corte di Appello di Venezia avevano dato ragione alla Compagnia. La Corte di Cassazione ha quindi “cassato” questa sentenza, dando ragione all’assicurato.