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Prevenzione incendi, scatta lo stato di grave pericolosità dal 15 giugno: regole e sanzioni

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Il sindaco di Monopoli ha emanato l’ordinanza numero 457 del 4 giugno 2026, con la quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi su tutto il territorio comunale. Il provvedimento sarà in vigore dal 15 giugno al 15 settembre 2026 e riguarda tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, nonché i terreni coltivati o incolti e le aree limitrofe dove i roghi potrebbero propagarsi verso strutture e infrastrutture.

I divieti tassativi per i cittadini

Durante questo periodo è assolutamente vietato accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi. Non si possono utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, né usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, a eccezione dei mezzi impiegati per i lavori forestali autorizzati. Resta vietato tenere in esercizio fornaci, forni a legna e discariche incontrollate. È proibito fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese, esercitare attività pirotecnica, lanciare razzi o lanterne volanti, abbandonare rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Per evitare inneschi, non è consentito sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate fuori dalle strade asfaltate o su superfici con erba secca, né transitare con veicoli a motore al di fuori delle strade pubbliche o private gravate da passaggio pubblico.

Gli obblighi di pulizia per gestori stradali e proprietari di terreni

L’ordinanza impone precisi interventi di prevenzione con scadenze ravvicinate. I gestori delle strade comunali, provinciali e statali devono ripulire banchine, cunette e scarpate da erba secca, rovi e rifiuti entro il 15 giugno per creare fasce di protezione, provvedendo anche alla potatura dei rami che ostacolano i mezzi antincendio.

I proprietari e i conduttori di campi di grano e cereali devono realizzare entro il 15 giugno una fascia protettiva perimetrale priva di vegetazione larga almeno quindici metri, da mantenere anche dopo le operazioni di mietitrebbiatura. È vietato bruciare stoppie, paglia e residui agricoli a meno di 50 metri da strutture e abitazioni.

Sui terreni incolti o a riposo vige il divieto di bruciare la vegetazione spontanea e l’obbligo di creare fasce protettive perimetrali di almeno quindici metri. Per gli uliveti e i vigneti la scadenza per eliminare rovi, erbe infestanti e residui colturali è fissata al 19 giugno 2026.

Misure per boschi, strutture ricettive e depositi

Nelle aree boschive, entro il 14 giugno, è obbligatorio ripristinare e pulire i viali parafuoco. Lungo i confini dei boschi con altre colture, strade, ferrovie e centri abitati va garantita una fascia di protezione di almeno cinque metri libera da sterpaglie e rami secchi. La stessa fascia di cinque metri deve essere realizzata perimetralmente sui terreni destinati al pascolo.

I responsabili di campeggi, villaggi turistici, alberghi, centri residenziali e strutture ricettive o produttive in aree rurali o urbane esposte al rischio devono creare una fascia di protezione perimetrale di almeno quindici metri sgombra da materiali infiammabili. Devono inoltre adottare sistemi di difesa antincendio e installare una cartellonistica chiara per indicare le vie di fuga e i punti di raccolta. La stessa fascia di isolamento di quindici metri è obbligatoria attorno a polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo o infiammabile.

Segnalazioni e sanzioni per i trasgressori

L’ordinanza ricorda che chiunque avvisti un incendio ha il dovere di darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti.

Il mancato rispetto delle norme comporta sanzioni severe. L’inosservanza dei divieti legati all’accensione dei fuochi prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 1.032,91 euro fino a un massimo di 10.329,14 euro. La violazione di tutte le altre disposizioni e obblighi di pulizia previsti dal testo sarà punita con una sanzione pecuniaria compresa tra i 25,00 euro e i 500,00 euro.