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di Giovanni Di Rella*
La regola generale è che l’Ente proprietario degli alberi (e della strada ove questi insistono) ovvero la società che ne cura la manutenzione è responsabile dei danni provocati dalla caduta degli alberi stessi. Siffatta responsabilità viene considerata oggi di tipo oggettivo: poiché sei il custode degli alberi, sei automaticamente responsabile dei danni da essi provocati.
Questa responsabilità può essere esclusa solo in casi particolari, e cioè: 1) dal cd. caso fortuito; 2) quando si verifica una condotta altrui (del danneggiato o di un terzo soggetto) che abbia determinato il danno – in via esclusiva o anche concorrente – secondo i criteri della causalità giuridica.
Entrambi questi elementi, però (caso fortuito e condotta altrui), devono essere imprevedibili ed inevitabili affinchè il soggetto proprietario/custode degli alberi sia esonerato da responsabilità.
Orbene, comunemente si è portati a ritenere che la caduta degli alberi per un forte vento rappresenti automaticamente, ciò di per sé, un caso fortuito per l’appunto inevitabile ed imprevedibile. E, come tale, viene invocato dai Comuni proprietari degli alberi e dalle società che ne hanno l’obbligo di manutenzione.
Ma è davvero così?
Non proprio. Con una sentenza di questo luglio la Corte di Cassazione ha confermato che il caso fortuito da evento atmosferico va accertato con dati scientifici di tipo statistico riferiti al luogo specifico in cui si è verificato la caduta. Questi dati vengono chiamati pluviometrici. Tali dati, peraltro, risultano più attendibili se ricavati da una apposita perizia tecnica (accertamento della velocità del vento).
Inoltre, gli alberi e lo stato dei luoghi vanno considerati nello stato in cui si presentano al momento dell’evento atmosferico.
Non sono invece attendibili né le nozioni di comune esperienza nè gli elementi indiziari generici. Ad esempio, non basta considerare (come solitamente fanno i ‘soggetti custodi’ per invocare l’esonero di responsabilità, e come accaduto nel caso sottoposto all’esame della Corte) che l’evento metereologico abbia causato la caduta di più alberi lungo il medesimo tratto stradale, essendo questo dato insufficiente e per nulla tecnico.
Infatti, il numero di alberi caduti nello stesso contesto, di per sé considerato, non consente di trarre conclusioni sull’intensità del vento, “occorrendo al riguardo tenere conto della natura, della tipologia, delle dimensioni e delle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, degli alberi crollati al suolo”.
Naturalmente, grava sul soggetto custode e non sul soggetto danneggiato l’onere di dimostrare, a propria discolpa, l’esistenza e la configurabilità dell’evento atmosferico come caso fortuito.
Pertanto, laddove non venga fornita siffatta prova in modo certo – e non vengano quindi offerti i dati tecnici suindicati anche in relazione allo stato degli alberi crollati e del luogo ove essi erano posti – l’Ente o il soggetto custode sarà tenuto a risarcire tutti i danni provocati dalla caduta.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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