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di Giovanni Di Rella*
Il caso in questione è balzato recentemente agli onori delle cronache: in una chat di gruppo WhatsApp una lavoratrice aveva inviato un messaggio vocale contenente espressioni offensive verso colleghi e superiori, nonchè informazioni aziendali riservate e indicazioni operative su come eludere i controlli sul green pass.
La chat era privata, chiusa e destinata ad un gruppo di amici, come da abitudine oramai diffusa. Purtroppo per la lavoratrice, però, uno dei membri della chat ha diffuso il predetto messaggio vocale su facebook. A seguito di tanto, il vocale è venuto a conoscenza del datore di lavoro, che ha irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, subito impugnato dalla lavoratrice.
La questione è interessante, perché – in un mondo caratterizzato dall’utilizzo di chat varie e da social network – non ci si rende più conto che esternare critiche oltre certi limiti, apostrofare il prossimo in malo modo, adottare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dell’altrui persona (aldilà del contenuto morale della condotta), può rappresentare un pericolo per se stessi, proprio perché detti commenti possono agevolmente viaggiare nel web.

Mettendoci nei panni della incauta lavoratrice, verrebbe subito da obiettare (e tale è stata la sua difesa in giudizio) che in realtà il vocale faceva parte di una comunicazione privata e riservata, destinata solo a chi faceva parte di quella chat whatsapp, chiusa al pubblico, e che la successiva divulgazione è avvenuta senza il proprio consenso.
Tale tesi è stata però ritenuta infondata sia dalla Corte di Appello (che ha capovolto la sentenza del Tribunale che aveva invece annullato la sanzione del licenziamento) sia dalla Corte di Cassazione.
Invero, Il fatto che un messaggio offensivo o dal contenuto illecito, scritto o vocale, sia contenuto in una chat privata e che sia poi diffuso da un terzo senza il consenso dell’autore, non esclude assolutamente la responsabilità di questo. La condotta compiuta dall’autore, cioè, rimane pur sempre illecita e quindi punibile.
“Una chat di gruppo”, affermano i giudici della Suprema Corte, “implica per definizione la presenza di una pluralità di destinatari, qualificabili come soggetti terzi rispetto all’autore: la comunicazione perde così la dimensione strettamente privata invocata dalla ricorrente”.
Inoltre, l’autore di un messaggio whatsapp destinato ad una chat privata non può escludere la possibilità che detto messaggio possa essere portato a conoscenza di soggetti esterni alla chat stessa. Il grado di probabilità o di prevedibilità, naturalmente, dipende dal contenuto del messaggio. Sotto questo aspetto è quindi ravvisabile anche una condotta colposa, negligente, da parte dell’autore del messaggio.
Il caso sopra esaminato ha avuto una valenza civilistica (sanzione disciplinare del licenziamento), ma occorre sempre tener presente che l’utilizzo di espressioni offensive (o comunque lesive dell’altrui reputazione) in una chat privata, composta da più di due persone ed ove sia assente la persona offesa, integra comunque il reato della diffamazione, con l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità.
Diversamente, se la persona offesa è presente nella chat non si configura né il reato di diffamazione – che presuppone l’assenza del soggetto leso – né quello della ingiuria, che è stato depenalizzato. Si badi, però, che la condotta dell’ingiuria rimane pur sempre un illecito civile, per il quale la persona offesa può sempre chiedere il risarcimento danni in sede civile.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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