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di Giovanni Di Rella*
Il ritardo dei voli, in arrivo e in partenza, è in questo periodo una delle problematiche più diffuse. Ciò dipende da molti fattori. Tra tutti, la frequenza dei voli e la distanza ravvicinata tra gli stessi nel medesimo aeroporto, il che comporta ritardi in tutte le operazioni precedenti la partenza: nel trasporto dei bagagli e dei passeggeri per l’imbarco, nel rifornimento carburante, nell’assegnazione delle piste, nell’inadeguato numero del personale e delle piste in relazione a quello degli aerei.
Ormai sappiamo bene, sia perché magari è capitato a noi stessi o a qualche amico sia perché – fortunatamente – le informazioni al riguardo sono ben fornite attraverso i media ed internet, che per quasi tutti voli, a seconda del ritardo e della distanza, sono previsti indennizzi standard denominati “compensazione pecuniaria”.
Probabilmente, alcuni di noi sanno anche che, in caso di ritardi superiori a 2 ore, le Compagnie aeree sono tenute a fornire anche assistenza gratuita in aeroporto, che include cibo e bevande, accesso a comunicazioni e, se necessario, in casi particolari, la sistemazione in hotel con trasporto incluso.
Tutto bene, questo. Ma recentemente sono intervenute due pronunce giudiziarie molto interessanti.
La prima riguarda l’esonero di responsabilità delle Compagnie aeree.
La regola generale è che queste non sono tenute ad alcun indennizzo o risarcimento danni ove riescano a dimostrare che il ritardo sia dovuto ad una circostanza straordinaria ed imprevedibile che esula dalla propria sfera di controllo (ad es.: maltempo eccezionale o scioperi da parte del controllo del traffico aereo).
La Corte di Giustizia dell’U.E. ha però precisato che le Compagnie non possono invocare a propria discolpa il ritardo verificatosi in un proprio volo precedente, specie se la causa del ritardo dei due voli sia stata una scelta gestionale da parte delle stesse.
Nel caso in questione, un eccezionale sovraffollamento ai controlli aveva determinato il ritardato imbarco dei passeggeri sul volo precedente e la Compagnia aveva deciso di attendere l’arrivo di tutti detti passeggeri e di riorganizzare in altro modo i voli successivi.
Il principio giuridico espresso è che Il ritardo di un volo precedente è considerato di per sé un problema operativo imputabile alla Compagnia aerea e non una “circostanza eccezionale”. Questo principio è applicabile anche al caso di ritardo di voli precedenti di altri Vettori, giacchè la carenza dei controlli agli imbarchi – per rimanere in tema – è ritenuta endemica e quindi prevedibile.
Questa pronuncia è importante perché stabilisce che le Compagnie non possono più invocare un unico evento per giustificare i ritardi “a cascata” dell’intera giornata.
In precedenza, inoltre, la stessa Corte aveva escluso che un guasto tecnico potesse definirsi circostanza eccezionale, salvo essere dipendente da un evento del tutto estraneo al nomale svolgimento dell’attività del vettore.
La seconda pronuncia degna di rilievo è della nostra Corte di Cassazione, che ha stabilito che il diritto all’indennizzo da ritardo aereo va di pari passo con quello: 1) al riconoscimento degli interessi sulla somma indennizzata, che devono decorrere sin dal giorno del ritardo (e non dalla data di proposizione di eventuale azioni giudiziaria, come di solito avviene); 2) al rimborso dell’assistenza legale stragiudiziale; 3) al rimborso delle spese sostenute dal cliente per limitare il disagio sofferto.
La decorrenza degli interessi dal giorno del ritardo può sembrare di poco conto, ma non lo è, considerando che i tempi della trattazione della pratica nella fase stragiudiziale e, soprattutto, quelli del successivo giudizio non sono brevissimi.
Quanto al costo dell’assistenza legale stragiudiziale fruita dal cliente, la Corte ha precisato che trattasi di una voce autonoma di danno emergente (diversa e distinta dalle spese processuali), laddove l’intervento del legale – anche prima della causa – appariva ragionevolmente utile per sollecitare l’adempimento spontaneo della Compagnia e, quindi, per far fronte all’inerzia della stessa; indipendentemente dal fatto che poi è stato comunque necessario agire in giudizio (sempre per l’omissione-inadempimento del Vettore).
La terza questione affrontata dalla Cassazione ha riguardato il rimborso dei costi sostenuti dai clienti per raggiungere la propria destinazione, una volta atterrati in ritardo all’aeroporto. Ciò, sia in caso di perdita della coincidenza aerea sia – ad esempio – quando la destinazione è quella definitiva ma l’arrivo è avvenuto in un orario o in un giorno caratterizzati da disagi/difficoltà per il trasporto presso la propria residenza.
Il Tribunale in questione, infatti, aveva rigettato detta richiesta di rimborso, ritenendo che trattavasi di spese non necessarie e che i clienti avrebbero dovuto dimostrare che vi fossero alternative meno costose per raggiungere la propria destinazione di residenza.
La Corte ha invece ribaltato detta pronuncia, affermando che non possono imporsi al viaggiatore già danneggiato scelte di viaggio gravose, disagevoli o potenzialmente rischiose: così, non può contestarsi la scelta dell’uso di un taxi in un orario serale o notturno, per tornare a casa dall’aeroporto, anziché un ipotetico mezzo pubblico; così come quella di scegliere un nuovo volo aereo anziché un treno ovvero la classe superiore di un treno rispetto ad una economy (considerando il disagio già sofferto).
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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