Estimated reading time:2 minutes, 46 seconds
di Giovanni Di Rella*
Come dicevano i nostri Padri, la “vicinitas” è la madre delle discordie. Nella nostra rubrica affrontiamo anche quesiti in materia condominiale, pur se non riguardano la tutela del consumatore nei confronti del professionista. Ciò, sia perchè dette problematiche interessano tantissime persone sia perché la salvaguardia delle relazioni tra le persone è sempre un tema a noi caro.
Una delle tematiche più diffuse riguarda il diritto o meno di installare sul proprio balcone o sul proprio terrazzino una pensilina o tettoia.
Lo spunto di riflessione ce lo offre una sentenza emessa a settembre dal Tribunale di Salerno.

Nel caso in questione il proprietario di un appartamento sito al piano terra aveva realizzato due pensiline sul proprio balcone, dopo aver ottenuto il consenso degli altri condomini in assemblea, ma il proprietario dell’appartamento sovrastante aveva lamentato che questi manufatti ostacolassero il proprio diritto di veduta verso il basso (in appiombo).
Generalmente si pensa che, per poter realizzare una pensilina o una tettoia, sia necessaria – e sufficiente – l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma così non è.
La questione riguarda fondamentalmente i rapporti di vicinato e le norme in tema di distanze legali.
Il Condominio è il più delle volte un soggetto estraneo alla vicenda, perché è legittimo utilizzare il muro perimetrale condominiale per poter fissare una struttura, come previsto dall’art. 1102 cod. civ., che così recita: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Nei confronti del Condominio, quindi, l’importante è che venga rispettato il decoro architettonico dello stabile condominiale e la funzione del muro perimetrale, senza operare modifiche alla sua destinazione, e – naturalmente- che non venga pregiudicata la stabilità e la sicurezza del fabbricato.
Come accennato, una volta rispettate le predette esigenze, il vero veto può provenire soltanto dal proprietario dell’appartamento sito al piano superiore.
La norma da rispettare in questi casi, infatti, è quella che prescrive l’obbligo di osservare una distanza non inferiore a tre metri dall’altrui veduta preesistente (sia essa dirette, laterale, obliqua od in appiombo dallo sporto del balcone). La distanza si calcola dalla linea d’affaccio del balcone o della finestra sovrastante la pensilina o la tettoia.
In caso di violazione delle distanze, quindi, a nulla serve una pregressa autorizzazione dell’assemblea del condominio ottenuta dal soggetto che ha realizzato la pensilina o tettoia; la violazione delle distanze legali, infatti, rappresenta una turbativa ed una molestia compiuta da un soggetto nei confronti di un altro, che rende più disagevole e limita l’esercizio del diritto di veduta altrui.
Nel caso di specie, il condomino che aveva eretto la tettoia è stato poi condannato – come correttamente disposto dal Tribunale – alla immediata rimozione delle due pensiline ed all’integrale ripristino del preesistente stato dei luoghi a sue esclusive spese.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com;
Wa: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V
Facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista














