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di Giovanni Di Rella*
A fine Aprile la Corte di Cassazione è intervenuta su questa diffusa problematica. Infatti, solitamente le società di telecomunicazione che gestiscono delle piattoforme di pay tv prevedono il rinnovo automatico dell’abbonamento in caso di mancata disdetta da parte del cliente entro un determinato tempo. Alcune di queste società, nei moduli di sottoscrizione dell’abbonamento, danno il giusto e corretto risalto a tale onere gravante sul cliente; altre, invece, non sono così diligenti.
La Suprema Corte ha stabilito in modo chiaro che la clausola di rinnovo automatico, inserita in detti contratti standard, deve ritenersi inefficace e nulla se, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, il consumatore non l’ha approvata con una firma specifica e separata rispetto al testo del contratto.
Non basta, quindi, che il cliente abbia firmato il contratto nel suo complesso o che abbia avuto la possibilità di leggerne agevolmente le condizioni generali (tra cui, la clausola sul rinnovo automatico in mancanza di previa disdetta), perché – magari – queste erano presenti sul retro del modulo cartaceo o sulla stessa pagina web in cui si accetta l’abbonamento.

Non basta neppure che la firma specifica e separata sia apposta sotto il richiamo cumulativo di più clausole, vessatorie e no, se detto richiamo sia meramente numerico (es.: “dichiaro di approvare specificatamente le clausole n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12”, ecc.); è invece necessaria quantomeno una minima indicazione del contenuto delle clausole che sono richiamate con il loro numero.Il concetto è che alcune clausole, come quella in questione, sono particolarmente onerose per il consumatore (non a caso sono definite “vessatorie”), per cui la legge richiede una manifestazione di consenso distinta, chiara e consapevole.
Lo scopo è quello di evitare che il consumatore accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite in moduli standard, che – come noto – sono predisposti (imposti, direi) dal professionista in modo unilaterale e non sono soggetti a contrattazione. Questo perché in detti contratti vi è una innata asimmetria informativa tra professionista e consumatore.
In questi casi si parla anche di “razionalità limitata” del cliente, nel senso che i Giudici riconoscono che una persona comune difficilmente riesce a mantenere alta l’attenzione su ogni singola clausola contenuta nei moduli predisposti dalle grandi aziende.
Ecco perché la cd. doppia firma, cioè la specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, è il modo idoneo per richiamare l’attenzione del consumatore su una clausola a sé sfavorevole.
In particolare, nel contratto di abbonamento contestato nella causa poi sottoposta al vaglio della Cassazione veniva utilizzato un sistema definito “opt-out”. Al cliente veniva prima fatta firmare una dichiarazione generale di accettazione di tutte le condizioni contrattuali e, successivamente, lo stesso avrebbe dovuto barrare una casella per escludere le clausole indesiderate.
Tutto il contrario di ciò che prevede la legge. Proprio perché questo meccanismo genera solo confusione e distoglie l’attenzione su ciò che è più gravoso per il consumatore.
Le conseguenze della nullità della clausola in questione sono di facile intuizione: l’abbonamento deve considerarsi cessato alla scadenza originaria, con impossibilità per la società di pretendere pagamenti relativi all’anno o agli anni successivi e con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già riscosse (come accade in caso di addebito diretto su carte o conti corrente).
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com; w.a: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore “
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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