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La finestra sul diritto\ Il datore di lavoro può “spiare” le mail aziendali del dipendente? Ecco quando

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di Giovanni Di Rella*

In tempi recenti molto si discute sulla possibilità o meno del datore di lavoro di controllare gli strumenti informatici in uso al proprio dipendente, con particolare riferimento al controllo della posta elettronica aziendale assegnatagli.

Gli interessi in gioco sono molteplici: il diritto lavoratore alla privacy, alla dignità lavorativa ed alla riservatezza della corrispondenza, da una parte; le esigenze del datore di lavoro di tutela del patrimonio, di sicurezza informatica e di prevenzione degli illeciti, dall’altra parte.

In linea generale, va detto che la normativa ed il Garante della Privacy impongono un bilanciamento basato sui principi di proporzionalità e trasparenza, per impedire che l’interesse economico dell’azienda prevalga indebitamente sui diritti del dipendente. Di questo tema ci siamo già occupati in questa rubrica, affrontando la problematica della presenza di telecamere sul luogo di lavoro. Qui, la questione in esame è però diversa.

Nel giugno scorso, infatti, il Tribunale di Pisa si è pronunciato sul potere di controllo del datore di lavoro sugli strumenti informatici aziendali assegnati ai dipendenti, affermando che l’accesso alla posta elettronica aziendale dei dipendenti è legittimo se finalizzato ad accertare una specifica condotta illecita.

Nel caso in questione, vi erano fondati motivi e sospetti per ritenere che il lavoratore avesse posto in essere una condotta illecita nei confronti dell’azienda (violazione dell’obbligo di fedeltà e conflitto di interessi, per collegamenti e coinvolgimento del dipendente nelle vicende operative di una società con cui il datore di lavoro aveva rapporti contrattuali).

In particolare, il Tribunale di Pisa, proseguendo nel solco di precedenti pronunce, ha precisato che il controllo sulla posta elettronica e sul computer aziendale è considerato un controllo difensivo “in senso stretto”; diretto, cioè, ad accertare specifiche condotte illecite imputabili a singoli lavoratori. Tali verifiche, in quanto finalizzate alla tutela del patrimonio e degli interessi dell’impresa rispetto a comportamenti illeciti già sospettati, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Naturalmente, occorre fare ulteriori precisazioni, perché il lavoratore è comunque assistito da giuste tutele. Infatti, affinchè sia legittimo, il controllo datoriale deve essere “mirato” e “successivo al fondato sospetto di un comportamento illecito”; in altre parole, deve innanzitutto fondarsi su concreti elementi indiziari a carico del dipendente “controllato”. Inoltre: deve essere preceduto da un’adeguata informativa sulle modalità d’uso dei dispositivi elettronici e della posta elettronica aziendale e sulle eventuali procedure di controllo; deve essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; di trattamento e conservazione di eventuali dati personali e sensibili di cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza a seguito dei controlli effettuati.

Ove non vengano rispettate tali garanzie, le risultanze dei controlli effettuati dal datore di lavoro non potranno essere utilizzate.

Una curiosità del caso specifico: nel corso dei controlli era peraltro emerso che il lavoratore aveva ripetutamente utilizzato la posta elettronica aziendale per ragioni private e non per finalità esclusivamente lavorative. A seguito di tanto il lavoratore è stato licenziamento e con la suddetta sentenza, nel ribadire i principi di diritto sopra esposti, il Tribunale di Pisa ha rigettato l’impugnazione del licenziamento.

* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

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