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di Giovanni Di Rella*
Non è certo un tema consumeristico, questo, ma più volte i nostri iscritti ci hanno posto domande al riguardo. Il Tribunale di Roma, con il recentissimo e discusso provvedimento dell’ottobre scorso ha forse dato avvio ad un nuovo modo di regolamentare i rapporti genitori/figli in tema di separazione tra coniugi: l’alternanza paritaria dei genitori nella casa familiare.
Si badi che nel caso in questione non vi era accordo tra le parti (la madre aveva finanche chiesto l’affidamento esclusivo), per cui il suddetto provvedimento è stato emesso in via temporanea ed urgente, salvo diversa pronuncia all’esito della seconda fase del procedimento.

Cionondimeno, l’ordinanza del Tribunale di Roma si pone in netto contrasto con quanto solitamente accade nelle aule giudiziarie, laddove – come noto – viene sì disposto l’affidamento condiviso del figlio o dei figli, ma quasi sempre con collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione a quest’ultima della casa coniugale e con previsione di un assegno mantenimento per i figli a carico del genitore non collocatario.
Senza entrare nel merito di detta tendenza, occorre tener presente che il criterio guida – in tema di affidamento di minori – è quello di tutelare gli interessi ed il benessere psico-fisico della prole, che si realizza anche garantendo la continuità di vita nell’ambiente domestico in cui si è fin lì cresciuti.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha ritenuto che tale finalità possa meglio perseguirsi evitando di costringere il bambino a frequenti, anche se brevi, spostamenti da un ambiente (quello della casa coniugale) all’altro (quello del genitore non collocatario) e che l’alternanza settimanale dei genitori nella casa familiare possa meglio salvaguardare “la giusta equidistanza dalle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, cosi da non determinare nel minore una frattura con il precedente habitus vitae”.
Il provvedimento in questione ha conseguenti riflessi anche sotto il profilo economico, come è naturale e giusto che sia, in quanto – in ragione della permanenza turnaria paritaria nella casa familiare – “i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con pari ripartizione delle spese straordinarie”. Nessun assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, dunque.
Ad onor del vero già un paio di anni fa la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell’alternanza paritaria dei genitori nella casa familiare, definendola come “un’opzione che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno”.
Non possiamo prevedere se altri Uffici Giudiziari seguiranno questo percorso; ad oggi già le richieste di affidamento condiviso paritario non vengono valutate con favore (pari distribuzione dei giorni e delle ore tra genitori, con assegnazione della casa coniugale alla madre ma senza previsione di un assegno di mantenimento per i figli).
Ma se è vero questo, è anche vero che – con il passare del tempo – ci si sta muovendo sempre più verso la piena bigenitorialità, che risponde non solo al diritto del genitore (non collocatario) di mantenere rapporti significativi con i propri figli, ma – soprattutto – all’esigenza dei figli di preservare e sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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