Estimated reading time:3 minutes, 27 seconds
di Giovanni Di Rella*
Una sentenza, questa (Tribunale di Rimini, marzo scorso), che certamente fa discutere. Il bambino aveva poco meno di due anni e si trovava in un bar con i propri genitori, come anche un signore con un cane, accucciato ai piedi del tavolino, con relativo guinzaglio. Succede che i genitori chiedono il permesso di far accarezzare il cane dal proprio figlio, dopo averne ottenuto rassicurazioni sulla docilità.
Succede però che il bambino viene morso al polso ed alla mano.
Nel giudizio civile Il proprietario del cane dichiara che il bambino si era avvicinato più volte da solo al cane e che lo aveva “stuzzicato” vicino agli occhi, oltre ad averlo accarezzato sulla testa, contrariamente alle indicazioni di esso proprietario (che avrebbe in precedenza consigliato carezze sulla schiena e non sulla testa). I genitori invece negano ciò, precisando che il morso era avvenuto alla prima ed unica occasione in cui il bimbo si era avvicinato al cane.
Chi ne risponde?

Il Tribunale è andato oltre le differenti versioni esposte dalle parti ed ha deciso sula base dei principi generali di diritto: il proprietario di un animale è sempre responsabile per i danni cagionati dallo stesso, a meno che riesca a dimostrare che il fatto (l’aggressione, il morso) si sia verificato per il cd. caso fortuito, ossia per l’intervento di un fattore esterno o fatto altrui imprevedibile, inevitabile e con i caratteri “dell’assoluta eccezionalità” (Corte di Cassazione). Non è quindi sufficiente, per essere esonerato da colpa, la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale. Occorre qualcosa di più.
Nel caso in questione, il proprietario del cane è stato condannato al risarcimento del danno subito dal bambino, in quanto è stato ritenuto che la reazione di un animale ad un gesto di un bambino piccolo, anche se inopportuno o incauto, non può costituire evento imprevedibile o eccezionale. Il comportamento di un bambino in tenerissima età, infatti, è per sua natura connotato da una mancanza di percezione del pericolo, aggravata da una istintiva attrazione verso gli animali, e – pertanto – è di per sé prevedibile.
Di conseguenza, il proprietario di un cane ha il dovere di prevedere tali possibili interazioni da parte dei bambini e di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni dell’animale, anche se provocate.
Certamente nella decisione ha pesato il fatto che il cane, benchè al guinzaglio, fosse privo di museruola ed in un luogo aperto al pubblico frequentato anche da bambini, il che imponeva al proprietario un grado di vigilanza ancora maggiore.
Nel contempo, in situazioni simili può ravvisarsi anche il concorso di colpa dei genitori del bambino per omessa vigilanza, ma ciò incide soltanto nel senso di ridurre l’entità del risarcimento del danno richiesto (cosa che, però, nel caso in esame il proprietario del cane non aveva chiesto).
Come accennato all’inizio, in tema di aggressioni da parte di cani ai danni di bambini le sentenze fanno discutere e gli episodi vanno esaminati uno per uno, tenendo presente tutte le diverse circostanze del caso, tra cui anche l’età dei bambini stessi ed il luogo in cui è si verificato l’evento.
Ad esempio, l’anno scorso la stessa Cassazione ha confermato una precedente sentenza che aveva individuato il suddetto “caso fortuito” nel comportamento irresponsabile di un bambino di 8 anni, che era entrato in un recinto chiuso da un cancello, sebbene non chiuso con lucchetto, e si era avvicinato scientemente al cane, assicurato dal proprietario con una catena, andandolo a molestare con un bastoncino. Tale comportamento è stato ritenuto imprevedibile ed inevitabile per il proprietario del cane. Inoltre, per quanto riguarda il bambino, è stato considerato che era per questi intuitivo – avendo comunque 8 anni – il forte rischio che correva con la predetta condotta; per i genitori, inoltre, è stata valutata anche la loro responsabilità per chiara ed omessa vigilanza.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista














