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La finestra sul diritto\ Ascensore in condominio e distanze dalle finestre: la sentenza che tutela il diritto a luce e veduta

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di Giovanni Di Rella*

Installazione di ascensore condominiale e distanze dalle finestre: è, questo, un tema molto dibattuto in ambito condominiale, in quanto coinvolge differenti esigenze e ragioni: l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’uso delle cose comuni, la tutela del diritto di proprietà e del diritto alla luce, all’aria ed alla veduta.

Ne parliamo approfittando di una sentenza emessa nel marzo di quest’anno dal Tribunale di Cagliari, che ha ordinato la rimozione della struttura metallica destinata ad ospitare un ascensore, installata a distanza minore di 3 metri da una preesistente finestra di un condomino, avente l’affaccio nell’androne e vano scale.

Nel caso in questione alcuni condomini avevano realizzato una struttura metallica, dell’altezza di circa cinque metri, destinata ad ospitare un ascensore, oscurando e occludendo completamente una finestra che i proprietari di una unità abitativa facente parte dello stesso condominio avevano aperto anni prima sulla scorta di legittimo titolo abilitativo. Questi ultimi avevano quindi chiesto ed ottenuto la condanna dei primi suindicati condomini alla rimozione della detta struttura ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La decisione del Tribunale si è basata esclusivamente sulla norma dettata dall’art. 907 del cod. civ., che prescrive – a carico di chi intende erigere una costruzione – l’obbligo di rispettare la distanza di 3 metri dalla veduta altrui.

Detta norma è stata ritenuta prevalente rispetto all’esigenza dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche; anche se il Tribunale non si è soffermato sulle ragioni di tale prevalenza, è evidente che il proprio convincimento si basa sulla circostanza che l’art. 907 c.c. pone una regola di carattere generale, finalizzata alla tutela della proprietà (diritto costituzionalmente garantito), mentre l’esigenza dell’abbattimento delle barriere architettoniche non sembra parimenti tutelata a livello normativo.

Naturalmente, la sentenza suddetta fa molto discutere, ma è in linea con le pronunce maggioritarie dei Tribunali (e della Corte di Cassazione).

In dette pronunce, però, viene detto qualcosa di più, perché la prevalenza del diritto del proprietario di mantenere le finestre rispetto al diritto altrui all’installazione dell’ascensore viene ravvisata laddove il diritto di veduta o di luce è limitato “in modo stabile e concreto” ovvero quando la limitazione dell’afflusso quotidiano di aria e luce naturale è “drastica” o “intollerabile”.

Bisogna anche dire che vi è qualche sentenza che richiede – ai fini della rimozione dell’ascensore – la dimostrazione, da parte del titolare del diritto alla veduta ed alla luce, di “un danno reale, grave e non altrimenti rimediabile all’abitabilità della stanza” ove insiste la finestra.

Queste pronunce (comunque minoritarie), non appaiono però molto condivisibili, poichè eccessivamente sfavorevoli e gravose per il soggetto leso nel proprio diritto di veduta e di ricevere aria e luce.

In realtà, poiché entrambe le suddette esigenze sono meritevoli di tutela, appare più corretta la posizione maggioritaria sopra esposta ed è opportuno che i Giudici valutino caso per caso, in modo da bilanciare in modo ragionevole le opposte ragioni.

Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del ConsumatoreSvolge la professione forense dal 2000 occupandosi  prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.    

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