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di Giovanni Di Rella*
Navigare su internet fuori dall’Unione Europea con il proprio telefono può avere dei rischi e può diventare molto costoso se non si sta attenti. A differenza di quanto accade nei paesi UE (dove si possono usare i propri Giga “come a casa”, secondo il principio “Roaming like at home”,) fuori dai confini comunitari le tariffe nazionali non si applicano e si naviga a consumo, con prezzi per singolo Megabyte che possono raggiungere cifre altissime.
Ciò può capitare anche durante una crociera, un viaggio in traghetto o un soggiorno o gita vicino a una frontiera, pochè il telefono può collegarsi a reti satellitari o a operatori appartenenti a Paesi diversi da quello nel quale ci troviamo fisicamente.
Non sempre, però, gli addebiti che poi ci troviamo sul conto corrente, sulla bolletta o sulla Sim sono dovuti.
Ci sono infatti una serie di tutele e garanzie in favore dell’utente, sia esso consumatore o meno (e quindi trattasi di regole applicabili anche per le società), cui corrispondono precisi obblighi di informazione a carico del Gestore telefonico.
Innanzitutto, la normativa di settore (Il nostro Garante Nazionale AGCOM e l’Unione Internazionale delle Comunicazioni) stabilisce che, al momento dell’ingresso dell’utente in un Paese straniero (e specie se fuori della UE), il Gestore ha l’obbligo di avvisare il cliente tramite sms dell’inizio dell’applicazione dei costi del roaming e dei costi della navigazione.
Si tratta del famoso messaggio, a tutti noi noto, che ci compare sul telefono allorquando entriamo un Paese straniero.
Ma vi è di più, naturalmente.
Il Gestore ha infatti il dovere di proteggere il cliente dalle “bollette pazze” o comunque dai costi esorbitanti della navigazione su internet, con la previsione di un blocco automatico della navigazione in roaming al raggiungimento di una determinata somma (solitamente 50,00 € mensili).
Questo obbligo è espressamente imposto dal Regolamento UE n. 544/2009 e dalle successive modifiche (Regolamento 2022/612, valido fino al 2032), che prescrive ulteriori tutele.
Il Gestore è tenuto: 1) ad avvisare l’utente con un sms al momento dell’avvicinamento del costo della navigazione su internet alla soglia massima prevista; 2) ad inviare un secondo sms al raggiungimento della predetta soglia.
Subito dopo, come detto, il Gestore deve bloccare automaticamente la navigazione e deve essere il cliente – anche in questo caso, opportunamente avvisato – a concedere in modo consapevole l’autorizzazione alla ripresa della navigazione su internet.
Aldilà dell’obbligo del blocco automatico, va precisato che l’invio di questi messaggi ed avvisi non va dato per scontato, ma ricade sul Gestore l’onere di fornire la prova di averli effettivamente inviati (e della loro ricezione tempestiva da parte del cliente).
In difetto di prova dell’invio di detti messaggi (così come in difetto del blocco automatico al raggiungimento della soglia massima prevista), i costi addebitati sono illegittimi e non vanno pagati. Se pagati mediante addebito diretto, si ha ovviamente il diritto al rimborso.
Anche laddove tutto ciò sia stato rispettato dal Gestore, e anche quando vi sia stata una nostra autorizzazione alla navigazione oltre la soglia di megabyte prevista, occorre però verificare altro.
Due mesi fa, infatti, una sentenza del Tribunale di Ivrea ha ribadito che è inoltre essenziale controllare se esista un documento contrattuale dal quale risulti l’adesione al servizio di roaming internazionale extra-UE e se le condizioni economiche fossero state effettivamente comunicate dal Gestore ed accettate dal cliente. Dette condizioni economiche devono indicare il piano tariffario applicabile ed i criteri mediante i quali viene calcolato il costo addebitato.
Una voce generica in fattura o il semplice richiamo a servizi roaming extra-Ue (ad esempio, a Smart Passport o similari) non sono sufficienti nel momento in cui il cliente contesta di avere richiesto il servizio.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com; w.a: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore “
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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