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di Giovanni Di Rella*
Alcuni nostri iscritti ci hanno chiesto di parlare di questo tema, anche se – come è evidente – non riguarda la tutela del consumatore. Riguarda però la tutela del figlio maggiorenne, da un lato, e del genitore tenuto al mantenimento, dall’altro lato.
Comunemente si pensa che, in caso di separazione (e di divorzio), il genitore a ciò obbligato (solitamente il padre) sia tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio finchè questi non raggiunga la maggiore età.

In realtà, le cose non stanno proprio così. L’obbligo di mantenimento permane finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica: quindi, anche durante gli studi universitari o la frequenza di corsi di formazione finalizzati all‘acquisizione di competenze e/o titoli necessari per la ricerca di un’occupazione.
Nel corso del tempo, però, la giurisprudenza ha stabilito dei “principi correttivi” di questa regola generale, per evitare che il figlio maggiorenne indolente e pigro possa fruire a tempo indeterminato del mantenimento in questione e che detto obbligo diventi ingiustificato o, comunque, una forma di dipendenza economica perpetua.
E’ stato affermato il principio della autoresponsabilità del figlio.
In particolare, è stato stabilito che l’obbligo dei genitori cessa non solo quando il figlio raggiunge l’indipendenza economica, ma anche quando questi – pur avendone le possibilità – non dimostra un impegno concreto nel perseguirla. Il figlio, secondo la Corte di Cassazione, ha “il dovere di ricercare un lavoro, contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
Il mantenimento, quindi, non è più considerato un diritto incondizionato ed illimitato, ma uno strumento educativo che dipende dal comportamento e dalle scelte del figlio. Se questi studia o cerca lavoro con costanza, il mantenimento permane; se invece non si impegna con diligenza negli studi (o li abbandona), se non frequenta corsi, rifiuta opportunità lavorative in modo ingiustificato, non si adopera attivamente per cercare lavoro, il giudice può revocarlo. In altre parole, per poter continuare a fruire del mantenimento il figlio deve essere disoccupato non per colpa propria, tenendo naturalmente presente anche le difficoltà attuali di inserimento nel mondo del lavoro.
La revoca dell’assegno viene disposta su istanza del genitore obbligato, che deve attivare il procedimento giudiziario per la modifica delle condizioni stabilite per la separazione o per il divorzio.
Per quanto riguarda l’onere della prova, è il genitore che riceve il mantenimento per il figlio maggiorenne (solitamente la madre) che deve dimostrare – per poter continuare a fruirne – che il figlio si sta ancora impegnando negli studi, in un percorso formativo o nella ricerca attiva di lavoro. Il Giudice deciderà caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze e gli elementi del caso specifico.
Lo stesso diritto di difesa spetta anche al figlio maggiorenne, specie se è il beneficiario diretto dell’assegno, e su di lui ricade lo stesso suddetto onere probatorio.
Va detto che siffatta prova è via via più difficile e viene valutata in modo sempre più rigido con il passare dell’età del figlio. Infatti, se è vero che non c’è un limite di età rigido per il diritto al mantenimento, è anche vero che recentemente i Giudici tendono ad individuarla nei 30 anni. Il ragionamento è che superata una certa soglia di età ritenuta “adulta”, permane una presunzione di inerzia a carico del figlio: se non ha raggiunto l’indipendenza economica alla predetta età, si ritiene (fatta salva la prova contraria) che la responsabilità ricade sulle sue scelte; un’età così avanzata, cioè, è considerata indice di inerzia e scarso impegno nel rendersi autonomi.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori. Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
Web: www.dallapartedelconsumatore.com; w.a: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QBxp0VycGdJwP1I3V facebook: https://www.facebook.com/dallapartedelconsumatore “
Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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