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di Giovanni Di Rella *
L’argomento non è certamente nuovo, ma rimane sempre attuale, soprattutto dopo una pronuncia dell’agosto 2025 della Corte di Cassazione che ha stabilito il diritto del datore di lavoro di installare telecamere nascoste, se utilizzate per controllare un lavoratore nei confronti del quale ci siano validi sospetti di comportamenti illeciti.
Facciamo però un passo indietro e vediamo quando, in generale, le telecamere sono lecite e quali sono i limiti.

Come noto, in generale, la videosorveglianza dei dipendenti sul luogo di lavoro, utilizzata per il controllo a distanza dell’attività lavorativa, è vietata dallo Statuto dei Lavoratori e dal Codice della privacy (ora sostituito dal Reg. generale sulla protezione dei dati della CE). Le suindicate norme esigono che l’installazione debba essere giustificata solo da specifiche esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre, i lavoratori devono essere adeguatamente informati, tanto che l‘installazione di impianti audiovisivi deve essere segnalata da cartelli, ed occorre il preventivo consenso dei sindacati di categoria o dell’Ispettorato del lavoro. I cartelli devono essere apposti prima del raggio/spazio di ripresa delle telecamere.
Lo stesso raggio/spazio di ripresa deve essere ampio, non può inquadrare in modo fisso, ad esempio, la scrivania o la postazione lavorativa del dipendente. Vi sono anche limiti relativi al periodo di conservazione della registrazione: 24 ore, estensibile a 7 giorni per esigenze particolari e previa autorizzazione anche del Garante per la privacy.
Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha però stabilito che è lecito anche l’utilizzo di una telecamera nascosta, non segnalata da cartelli e installata senza i suddetti consensi, laddove lo scopo sia quello di salvaguardare il patrimonio del datore di lavoro, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori. Infatti, le norme dello Statuto dei lavoratori poste a tutela della riservatezza dei lavoratori non proibiscono tali controlli difensivi. I casi classici sono quelli del furto ai danni del datore di lavoro e del danneggiamento di beni aziendali.
Anche l’installazione di telecamere nascoste, però, soggiace a precisi limiti: il suo utilizzo deve essere strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale in quel determinato caso. Deve avere, cioè, l’unico obiettivo di ottenere la conferma di quell’attività illecita che il datore di lavoro aveva il sospetto che si compisse sul luogo di lavoro. Ciò vuol dire, innanzitutto, che il suo utilizzo non può essere fatto con scopo preventivo. Non può quindi riguardare soggetti nei confronti dei quali non sussistono sospetti di colpevolezza nè può impiegarsi per eseguire verifiche a campione.
Il sospetto del compimento di attività illecite da parte del dipendente deve ovviamente essere ragionevole e fondato: deve basarsi su elementi di fatto precisi ed univoci, deve essere concreto e non generico e riguardare l’astratto compimento di illeciti penali da parte del lavoratore. L’utilizzo di impianti audiovisivi, siano essi visibili o occulti, è poi vietato in senso assoluto in alcuni luoghi la cui ripresa audiovisiva lede la dignità e la vita privata del lavoratore, quali bagni, spogliatoi, aree relax, mense. Infine, occorre precisare che le regole ed i limiti sopra esposti si applicano anche se l’impianto non è funzionante, poiché, configurandosi la violazione della relativa normativa come un reato di pericolo, essa sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno.
* Avvocato. Delegato di Bari dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore“. Svolge la professione forense dal 2000 occupandosi prevalentemente di diritto civile. Attivista e con consolidata esperienza associativa e professionale nella tutela dei lavoratori e dei consumatori.Relatore a convegni ed ospite qualificato in programmi televisivi di settore.
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Direttore di italiafreepress.it, giornalista professionista
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